Il risarcimento è legittimo solo per l’impossibilità di ricollocare l’attività nel territorio del Comune e non per la chiusura della sala da gioco, che comunque non rispettava le distanze minime dai luoghi sensibili. Lo ha stabilito il Tar dell’Emilia-Romagna, accogliendo solo in parte le richieste di risarcimento di una società che gestiva una sala da gioco in Via Milano a Riccione, in provincia di Rimini. Informa Agipronews.
Lo stesso tribunale amministrativo regionale si era pronunciato, nel 2023, contro il provvedimento del Comune del 2018, contestando l’effetto espulsivo dal mercato. Sulla base di questa sentenza, la società Cash Gaming ha chiesto il risarcimento dei danni all’amministrazione, sostenendo che la chiusura dell’unica sede operativa l’avesse costretta alla liquidazione, con perdite quantificate in circa 219mila euro tra mancati guadagni e costi sostenuti. Secondo i giudici del Tar, tuttavia, la chiusura della sala era comunque inevitabile perché il locale si trovava a meno di 500 metri di distanza da un luogo sensibile, violando quindi la legge regionale sulla prevenzione del gioco patologico. Il mancato rispetto del distanziometro non era mai stato peraltro contestato dalla società ricorrente. Per questi motivi, il Tar Emilia-Romagna ha riconosciuto alla Cash Gaming un risarcimento di soli 10mila euro.
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Non sono stati considerati rimborsabili i costi di affitto e utenze sostenuti dopo la chiusura, perché, osserva il Collegio, l’attività non avrebbe comunque potuto proseguire nei locali di Via Milano. Escluse anche le spese legali, già compensate nella precedente sentenza. Inoltre le richieste della Cash Gaming si basavano, secondo il Tribunale, su valutazioni troppo superficiali e prive di supporto, basate sul confronto con i ricavi degli ultimi anni di attività, peraltro in calo prima della chiusura. Non è infine dimostrabile, sostiene il Collegio, che la prosecuzione dell’attività in una diversa localizzazione avrebbe garantito gli stessi introiti.
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(29 aprile 2026)
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