di Redazione, #Rimini twitter@rimininewsgaia #Notizie
Via libera unanime – 20 voti favorevoli, 3 astensioni e nessun voto contrario- all’introduzione della diffida amministrativa, uno strumento che, come spiegato dall’assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad, ha come obiettivo quello di avvicinare istituzioni ed imprese, in una logica di rapporto sempre più collaborativo tra Comune e singoli imprenditori.
La nuova disciplina infatti prevede che, nel caso la Polizia Locale ravvisi determinate violazioni a carico di commercianti, esercenti o artigiani, non si applichi subito con la sanzione amministrativa ma si proceda con una diffida, dando un lasso di tempo ben definito e limitato (diverso a seconda delle diverse casistiche individuate) per sanare le irregolarità. Il titolare dell’attività sarebbe obbligato in tal modo a regolarizzarsi nei tempi prestabiliti; secondo la delibera comunale, quindi, la diffida si applica laddove è possibile ripristinare a breve le condizioni previste dalla legge.
I settori in cui la diffida amministrativa è applicabile sono il commercio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico e riguarda una casistica ben definita di violazioni. Così spiega l’assessore Sadegholvaad con un esempio:
Se la Polizia Locale, ad esempio, accerta che un commerciante non espone l’orario di apertura dell’attività, obbligo previsto dalla legge, non scatterà subito la sanzione di 1.032 euro come previsto finora, ma sarà diffidato a regolarizzi nell’arco di 24 ore. Questo vale anche per l’assenza dell’indicazione dei prezzi di vendita della merce oppure per l’assenza del prezzo di vendita per unità di misura; in questo caso avranno tre giorni di tempo per regolarizzarsi.
Oltre ad essere uno strumento di semplificazione e di aiuto concreto per le piccole imprese, la diffida amministrativa cercherà di assicurare ai consumatori l’effettivo adeguamento alle regole da parte degli esercenti. Si ricorda infatti che la diffida è valida una sola volta per lo stesso tipo di irregolarità, non si applica in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti. La diffida amministrativa infine non si applica per le violazioni legate alla somministrazione e alla vendita di alcol e alle irregolarità in materia di giochi in denaro.
(30 ottobre 2019)
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